Segnalazione, reclamo e ricorso: sono, questi, i principali strumenti a disposizione di chiunque ritenga di aver subito violazioni della propria privacy, ad esempio ricevendo telefonate ed email indesiderate (in assenza di consenso o, addirittura, contro la propria esplicita volontà).
Prima di rivolgersi al Garante , I diritti dell’interessato possono essere esercitati senza formalità, mediante richiesta rivolta al titolare o al responsabile (se designato). L’interessato deve ricevere riscontro senza ritardo (fatte salve alcune eccezioni previste dall’art. 8 del Codice, cui si rinvia), e comunque entro 15 giorni dal ricevimento. Tale termine può essere esteso sino a 30 giorni (dandone comunque comunicazione all’interessato entro 15 giorni dal ricevimento)
In mancanza di riscontro o qualora il riscontro non sia soddisfacente, l’interessato può esperire un’azione giudiziaria oppure rivolgersi al Garante della privacy:
Il reclamo è un atto circostanziato con il quale l’interessato denuncia al Garante una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Se l’interessato non può o non vuole presentare un reclamo circostanziato, può inviare al Garante una segnalazione, finalizzata a sollecitarne l’esercizio dell’attività di controllo.
La segnalazione è gratuita, non presenta particolare formalità e deve essere inviata al Garante (i suoi recapiti sono consultabili sul sito ufficiale).
Il ricorso al Garante è un atto formale, che deve essere presentato rispettando particolari formalità e unicamente per far valere i diritti di cui all’articolo 7 del Codice.
E’ il Regolamento europeo n. 2016/679 in materia di protezione e sicurezza dei dati personali che introduce nuove regole in materia di privacy.
Le conseguenze legali possono consistere in sanzioni pecuniarie fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato annuo.
Il GDPR si applica alle persone fisiche e giuridiche che trattano i dati personali dei cittadini dell’Unione Europea, anche se non residenti in Europa.
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